A cura dellโAvv. Alberto Venezia
1. Premessa
Il contratto di agenzia, regolato dal Codice Civile agli articoli 1742 e seguenti e, laddove applicabili, dagli accordi economici collettivi di diritto comune (aec), รจ un accordo di collaborazione e di durata tra un preponente (produttore o distributore di beni o servizi) e un agente (che promuove la conclusione di contratti allโinterno di una zona). Nellโambito di tale rapporto, puรฒ essere previsto un patto di non concorrenza post-contrattuale, volto a tutelare il patrimonio commerciale dellโimpresa e la clientela del preponente oltre a quella apportata e sviluppata dallโagente, anche dopo la cessazione del rapporto. Questo istituto puรฒ considerarsi come una sorta di estensione del patto di non concorrenza connaturato al diritto di esclusiva e rappresenta una significativa eccezione al principio generale di libertร imprenditoriale, e per tale ragione รจ sottoposto a limiti stringenti e ben definiti.
2. La disciplina normativa
Il patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia รจ disciplinato dallโart. 1751-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in attuazione della Direttiva 86/653/CEE. Tale disposizione stabilisce che:
โIl patto che limita la concorrenza da parte dellโagente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puรฒ eccedere i due anni successivi allโestinzione del contratto. Lโaccettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione allโagente commerciale di una indennitร di natura non provvigionale. Lโindennitร va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo lโestinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e allโindennitร di fine rapporto. La determinazione della indennitร in base ai parametri di cui al precedente periodo รจ affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.
In difetto di accordo lโindennitร รจ determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
- alla media dei corrispettivi riscossi dallโagente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume dโaffari complessivo nello stesso periodo;
- alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- allโampiezza della zona assegnata allโagente;
- allโesistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.โ
Il diritto allโindennitร รจ stato inserito nella norma dallโart. 23, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), a decorrere dal 1ยฐ giugno 2001. A norma dellโart. 23 della stessa legge, le disposizioni di cui a tale comma si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societร di persone o di societร di capitali con un solo socio, nonchรฉ, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria (il solo aec commercio lo prevede per le Srl), a societร di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
3. Natura e funzione del patto
Il patto ha natura obbligatoria, non reale, e costituisce un accordo autonomo rispetto al contratto principale, sebbene ad esso collegato. La sua funzione รจ duplice:
- Difensiva, poichรฉ tutela il preponente dal rischio che lโagente, cessato il rapporto, possa utilizzare a proprio vantaggio (o di terzi concorrenti) le informazioni commerciali acquisite e la clientela apportata e sviluppata oltre a quella esistente;
- Economica, in quanto preserva il valore degli investimenti aziendali effettuati sul mercato di riferimento e il relativo avviamento.
4. I requisiti di validitร
a) Forma scritta
Il requisito della forma scritta รจ essenziale e ha naturaย ad substantiam: la mancata redazione per iscritto comporta la nullitร del patto.
b) Ambito oggettivo e soggettivo
Il patto deve essere circoscritto:
- alla zona geografica in cui lโagente operava;
- alla clientela effettivamente servita;
- al genere di beni o servizi oggetto del contratto.
Tali limiti devono essere determinati o determinabili, onde evitare una restrizione eccessiva e indeterminata della libertร dellโagente.
c) Durata
La durata massima รจ di due anni dalla cessazione del rapporto. Ogni previsione di durata ulteriore รจ considerata nulla per la parte eccedente.
5. Obbligazione accessoria e indennizzo
Il patto di non concorrenza, incidendo sulla libertร di iniziativa economica dellโagente, dovrebbe essere remunerato.
Sono previsti limiti di applicabilitร soggettiva del diritto allโindennitร e va altresรฌ segnalato un recente indirizzo giurisprudenziale che consente che le parti si accordino per non riconoscere allโagente alcuna indennitร , purchรฉ la previsione sia espressa.
Gli aec invece, laddove applicabili, stabiliscono invece criteri precisi di quantificazione.
6. Rapporti con lโindennitร ex art. 1751 c.c.
Lโindennitร per il patto di non concorrenza post, se dovuta, si aggiunge allโindennitร di fine rapporto nonostante il testo della direttiva preveda la presenza di un patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto come uno degli elementi da considerare per la quantificazione dellโindennitร di fine rapporto e non come unโobbligazione in forza della quale riconoscere unโindennitร aggiuntiva.
7. Violazione del patto e rimedi
La violazione del patto espone lโagente a:
- Richiesta di risarcimento del danno, nella misura necessaria a reintegrare il preponente nelle perdite subite;
- Applicazione di penali laddove contrattualmente previste, che possono tuttavia essere ridotte laddove manifestamente eccessive;
- Inibitorie giudiziarie allo svolgimento dellโattivitร , laddove il preponente dimostri la violazione dellโobbligo e un rischio concreto (periculum) in ordine alla sottrazione o storno di clientela.
ร opportuno, in sede redazionale, predisporre clausole di salvaguardia, come lโautomatismo della penale e la risarcibilitร dellโeventuale danno ulteriore.
8. Conclusioni
Il patto di non concorrenza post-contrattuale costituisce un efficace strumento di protezione della clientela apportata e sviluppata, cosรฌ come delย know-howย commerciale, ma deve essere utilizzato con cautela, tenendo conto delle difficoltร connesse alla concreta efficacia e alle possibilitร di agire efficacemente in giudizio per ottenerne la tutela in caso di violazioni. Va infine valutata lโopportunitร di escludere contrattualmente il diritto allโindennitร considerando le recenti aperture della giurisprudenza in questo senso.