Il patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia

A cura dellโ€™Avv. Alberto Venezia

1. Premessa

Il contratto di agenzia, regolato dal Codice Civile agli articoli 1742 e seguenti e, laddove applicabili, dagli accordi economici collettivi di diritto comune (aec), รจ un accordo di collaborazione e di durata tra un preponente (produttore o distributore di beni o servizi) e un agente (che promuove la conclusione di contratti allโ€™interno di una zona). Nellโ€™ambito di tale rapporto, puรฒ essere previsto un patto di non concorrenza post-contrattuale, volto a tutelare il patrimonio commerciale dellโ€™impresa e la clientela del preponente oltre a quella apportata e sviluppata dallโ€™agente, anche dopo la cessazione del rapporto. Questo istituto puรฒ considerarsi come una sorta di estensione del patto di non concorrenza connaturato al diritto di esclusiva e rappresenta una significativa eccezione al principio generale di libertร  imprenditoriale, e per tale ragione รจ sottoposto a limiti stringenti e ben definiti.

2. La disciplina normativa

Il patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia รจ disciplinato dallโ€™art. 1751-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in attuazione della Direttiva 86/653/CEE. Tale disposizione stabilisce che:

โ€œIl patto che limita la concorrenza da parte dellโ€™agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puรฒ eccedere i due anni successivi allโ€™estinzione del contratto. Lโ€™accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione allโ€™agente commerciale di una indennitร  di natura non provvigionale. Lโ€™indennitร  va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo lโ€™estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e allโ€™indennitร  di fine rapporto. La determinazione della indennitร  in base ai parametri di cui al precedente periodo รจ affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.

In difetto di accordo lโ€™indennitร  รจ determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

  1. alla media dei corrispettivi riscossi dallโ€™agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume dโ€™affari complessivo nello stesso periodo;
  2. alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
  3. allโ€™ampiezza della zona assegnata allโ€™agente;
  4. allโ€™esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.โ€

Il diritto allโ€™indennitร  รจ stato inserito nella norma dallโ€™art. 23, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), a decorrere dal 1ยฐ giugno 2001. A norma dellโ€™art. 23 della stessa legge, le disposizioni di cui a tale comma si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societร  di persone o di societร  di capitali con un solo socio, nonchรฉ, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria (il solo aec commercio lo prevede per le Srl), a societร  di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.

3. Natura e funzione del patto

Il patto ha natura obbligatoria, non reale, e costituisce un accordo autonomo rispetto al contratto principale, sebbene ad esso collegato. La sua funzione รจ duplice:

  • Difensiva, poichรฉ tutela il preponente dal rischio che lโ€™agente, cessato il rapporto, possa utilizzare a proprio vantaggio (o di terzi concorrenti) le informazioni commerciali acquisite e la clientela apportata e sviluppata oltre a quella esistente;
  • Economica, in quanto preserva il valore degli investimenti aziendali effettuati sul mercato di riferimento e il relativo avviamento.

4. I requisiti di validitร 

a) Forma scritta
Il requisito della forma scritta รจ essenziale e ha naturaย ad substantiam: la mancata redazione per iscritto comporta la nullitร  del patto.

b) Ambito oggettivo e soggettivo
Il patto deve essere circoscritto:

  • alla zona geografica in cui lโ€™agente operava;
  • alla clientela effettivamente servita;
  • al genere di beni o servizi oggetto del contratto.

Tali limiti devono essere determinati o determinabili, onde evitare una restrizione eccessiva e indeterminata della libertร  dellโ€™agente.

c) Durata
La durata massima รจ di due anni dalla cessazione del rapporto. Ogni previsione di durata ulteriore รจ considerata nulla per la parte eccedente.

5. Obbligazione accessoria e indennizzo

Il patto di non concorrenza, incidendo sulla libertร  di iniziativa economica dellโ€™agente, dovrebbe essere remunerato.

Sono previsti limiti di applicabilitร  soggettiva del diritto allโ€™indennitร  e va altresรฌ segnalato un recente indirizzo giurisprudenziale che consente che le parti si accordino per non riconoscere allโ€™agente alcuna indennitร , purchรฉ la previsione sia espressa.

Gli aec invece, laddove applicabili, stabiliscono invece criteri precisi di quantificazione.

6. Rapporti con lโ€™indennitร  ex art. 1751 c.c.

Lโ€™indennitร  per il patto di non concorrenza post, se dovuta, si aggiunge allโ€™indennitร  di fine rapporto nonostante il testo della direttiva preveda la presenza di un patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto come uno degli elementi da considerare per la quantificazione dellโ€™indennitร  di fine rapporto e non come unโ€™obbligazione in forza della quale riconoscere unโ€™indennitร  aggiuntiva.

7. Violazione del patto e rimedi

La violazione del patto espone lโ€™agente a:

  • Richiesta di risarcimento del danno, nella misura necessaria a reintegrare il preponente nelle perdite subite;
  • Applicazione di penali laddove contrattualmente previste, che possono tuttavia essere ridotte laddove manifestamente eccessive;
  • Inibitorie giudiziarie allo svolgimento dellโ€™attivitร , laddove il preponente dimostri la violazione dellโ€™obbligo e un rischio concreto (periculum) in ordine alla sottrazione o storno di clientela.

รˆ opportuno, in sede redazionale, predisporre clausole di salvaguardia, come lโ€™automatismo della penale e la risarcibilitร  dellโ€™eventuale danno ulteriore.

8. Conclusioni

Il patto di non concorrenza post-contrattuale costituisce un efficace strumento di protezione della clientela apportata e sviluppata, cosรฌ come delย know-howย commerciale, ma deve essere utilizzato con cautela, tenendo conto delle difficoltร  connesse alla concreta efficacia e alle possibilitร  di agire efficacemente in giudizio per ottenerne la tutela in caso di violazioni. Va infine valutata lโ€™opportunitร  di escludere contrattualmente il diritto allโ€™indennitร  considerando le recenti aperture della giurisprudenza in questo senso.

Avv. Alberto Venezia

Avv. Alberto Venezia, cassazionista e fondatore dello studio Alberto Venezia Avvocati di Milano, รจ specializzato in contrattualistica e contenzioso in materia di agenzia, concessione di vendita e franchising.